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Circolari, Pareri e Sentenze

Progetto, l’appaltatore deve verificarne la validità tecnica

22 Aprile 2020
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L’appaltatore deve verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le condizioni del suolo su cui sorgerà l’opera, anche se non c’è nessun accordo che lo prevede. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 5144/2020.

Appalti e verifica del progetto, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un Comune che aveva preteso il pagamento della penale per la ritardata esecuzione dell’opera appaltata. Sul versante opposto, l’impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento di maggiori somme per gli esborsi sostenuti a causa di ritardi nei lavori, che a suo avviso erano stati causati da imprevisti dovuti alle condizioni del sottosuolo e dalla sospensione dei lavori disposta dal Comune.

Il Comune aveva svolto una verifica preventiva del sottosuolo dalla quale, sosteneva l’impresa, non era possibile desumere lo stato di fatto. L’impresa affermava quindi di essere stata costretta a sospendere i lavori e compiere indagini che avevano fatto lievitare i costi.

Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione al Comune e respinto le richieste dell’impresa appaltatrice. Quest’ultima, però, continuava a sostenere di non avere responsabilità dal momento che  la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto predisporre un progetto esecutivo completo ed esaustivo.

Appalti e verifica del progetto, appaltatore responsabile

La Cassazione ha ribadito la posizione del giudice ordinario affermando che “nell’appalto pubblico e privato rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente -in questo caso dal Comune- anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso”.

La Cassazione ha spiegato che la scoperta in corso d’opera di peculiarità geologiche del terreno, tali da impedire l’esecuzione dei lavori, non giustificano i ritardi nell’esecuzione dell’opera e l’appaltatore è tenuto a sostenere i maggiori costi dovuti all’allungamento dei termini dei lavori.

L’appaltatore, hanno aggiunto i giudici, non ha responsabilità solo se prova che le particolari condizioni geologiche del terreno non erano accertabili con strumenti, conoscenze o procedure normali.

La Cassazione ha invece giudicato illegittima la sospensione dei lavori, disposta dal Comune, e accordato all’impresa appaltatrice un risarcimento, da quantificare in altra sede.

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