La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, può essere sanata tramite soccorso istruttorio o comporta l’esclusione automatica dell’offerente?
L’argomento è stato frutto di numerose sentenze da parte della giurisprudenza amministrativa ma anche di quella europea che recentemente ha dipanato ogni dubbio sugli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera. La sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte UE, i cui principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 emessa dall’Adunanza Plenaria, ha confermato il principio per cui l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera discende direttamente dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Obbligo da cui deriverebbe l’esclusione automatica dalla procedura ma solo a patto che il concorrente sia messo nelle condizioni di indicare separatamente e senza alcun dubbio i costi della manodopera.
Con la sentenza 2 aprile 2020, n. 8 l’Adunanza Plenaria del Consiglio è nuovamente intervenuta sull’argomento fornendo nuovi dettagli sul corretto comportamento della Stazione Appaltante in caso di offerta presentata senza l’indicazione separata dei costi della manodopera.
L’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede:
“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)“.
La nuova sentenza ha confermato il principio per cui non conta che il bando prevede espressamente l’esclusione dalla gara in caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera, ma è sufficiente il richiamo al Codice dei contratti e che le disposizioni di gara consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche senza alcun fraintendimento o equivoco.
In definitiva, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.