Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 sono state confermate le misure di lockdown fino al 3 maggio 2020.
Leggendo il DPCM 10 aprile 2020 sarebbe stato facile rispondere puntualmente rilevando i codici Ateco per i quali è ammessa l’apertura, ovvero:
Al momento, dunque, il DPCM 10 aprile 2020, in vigore fino al 3 maggio 2020, non prevede alcuna apertura dei cantieri edili privati. Alcune Regioni hanno però interpretato diversamente il lockdown, lasciando degli spiragli (a volte in modo molto raffazzonato) ad alcune tipologie di lavori edili. Vediamo quali.
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile e n. 37 del 15 aprile hanno aperto alla possibilità per gli operatori turistico-balneari e il personale addetto di effettuare i lavori urgenti nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ferma restando la preventiva autorizzazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali adottati. L’autorizzazione per i lavori necessari e urgenti è subordinata alla previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.
Viene anche consentita l’attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Gli interventi ivi autorizzati devono essere caratterizzati da una urgenza del provvedere, in quanto finalizzati:
Per la realizzazione dei suddetti interventi è consentito lo spostamento nell’ambito del solo territorio regionale, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; deve essere inoltre sempre garantito il rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio.
Con l’Ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 la Regione Basilicata ha ammesso l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
L’Ordinanza 12 aprile 2020, n. 32 prevede ulteriori misure urgenti confermando le seguenti misure:
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Con l’Ordinanza contingibile e urgente 13 aprile 2020, n. 10/PC la Regione Friuli Venezia Giulia ammette l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.
L’Ordinanza 15 aprile 2020, n. Z00028 consente, per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.
La Regione Liguria con il decreto n. 18 del 13 aprile 2020, entrato in vigore il 14 aprile 2020, autorizza alcune attività tra le quali:
Sono consentite anche le opere minori di cui al d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ovvero:
Consentite anche le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.
Nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre la manutenzione del verde pubblico e privato il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animati da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Viene confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alte seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:
Consentite anche le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali.
Le suddette attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte te disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delta diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
L’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 prevede per le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) la necessità di essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Con il Decreto Presidente Giunta Regionale 16 aprile 2020, n. 99 sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:
a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
b) le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020 come di seguito indicate:
c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
d) è confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Con il Decreto 13 aprile 2020, n. 43 la Regione Piemonte ordina la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenze ivi effettuate. Lo stesso decreto prevede il fermo delle attività dei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento di altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.