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Circolari, Lavoro e Previdenza

Sospensione adempimenti contributivi per Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Circolare Inps n.52

16 Aprile 2020
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Con la circolare n. 52/20, l’Inps ha fornito i chirimenti in ordine all’ambito di applicazione del D.L  n. 18/20, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In  particolare, per quanto rigurda la disposizione contenua dall’art. 62, co. 2 del suddetto decreto, che disciplina la sospesione dei conributi per gli esercenti attività di impresa, arte e professione, con ricavi non superiori ai 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, come noto  rigurda i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria con scdenza nel periodo tra l’8 ed il 31 marzo 2020.

La disposizione in parola, chiarisce l’Istituto,  non sospende comunque  gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale suddetto, né tantomeno sospende i termini  di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine di sei mesi per il rimborso delle prestazioni di Cassa integrazione.

Ai fini della puntuale individuazione dei soggetti interessati alla sospensione contributiva, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti e, pertanto , l’Inps fa riserva di fornire le relative istruzioni operative all’esito delle predette interlocuzioni.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori.

A tal fine, è  sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L.  n. 463/83 e smi in relazione alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro,  notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali contenute nel D.L.  n. 9/20 e D.L n. 18/20.

Per quanto riguarda le istruzioni operative le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell’elemento , , il codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”; e le relative (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

A seguito di formale richiesta di chiarimenti alla D.G. Inps, è stato confermato agli uffici Ance che: “ le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020,  che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, senza aver potuto indicare il codice importo relativo alla sospensione così come previsto dalla circolare n 52/20, possono provvedere (quanto prima) alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice  sospensione, del relativo importo e contestualmente modificare i dati dichiarativi.

La stessa modalità potrà essere utilizzata nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti”.

I contributi sospesi, si ricorda,  dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In relazione al versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, sono sospesi  i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito. La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

In riferimento ai Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, l’Inps conferma che  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Al riguardo, è stato già chiarito dal Ministero del Lavoro che i primi Durc On Line interessati dalla previsione normativa di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/20, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019. Considerato il periodo di validità del Durc On Line, pari a 120 giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, quest’ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31 agosto 2019.

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