Le FAQ forniscono alcuni chiarimenti in merito a quanto già comunicato con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, su:
Sono state, inoltre, fornite indicazioni in merito alla possibilità di prorogare la durata del tirocinio a seguito della sospensione dello stesso a causa dell’emergenza epidemiologica e in merito all’utilizzo dei congedi per lavoratori disabili (18 giorni utilizzabili entro il 30 aprile). Nei casi di disabilità grave, o condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita è stato chiarito, inoltre, che i lavoratori possono assentarsi dal lavoro e tali periodi saranno equiparati ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non sarà computata ai fini del comporto. Resta fermo il diritto di volgere la prestazione di lavoro in modalità agile, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa.
Con riferimento, poi, alla risposta con la quale il Dicastero ha chiarito che l’assenza dal lavoro, per cause imputabili al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio (anche se adottati dai Presidenti delle Regioni) è equiparata alla malattia, ai fini del trattamento economico, e non è computabile ai fini del periodo di comporto (ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L n. 18/2020), si rileva che sono in corso degli specifici approfondimenti.