Definite le regole operative per l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA dell’importazione di merci necessarie per contrastare l’emergenza Coronavirus Covid-19.
Dopo la pubblicazione della Determinazione n. 102131 del 30 marzo 2020, che aveva definito i presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle merci con svincolo “diretto” e “celere” in modo da velocizzare l’entrata nel territorio nazionale dei dispositivi di protezione individuali (DPI) essenziali contro la diffusione del virus e per la cura dei contagiati, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nuova Determinazione n. 107042 del 3 aprile 2020 con la quale sono definite le regole operative, valide dal 30 gennaio al 31 luglio 2020, per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA introdotta allo scopo di facilitare l’importazione di beni fondamentali per difendersi dal virus.
Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto:
Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Le esenzioni si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
L’applicazione dell’esenzione è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla decisione 2020/491 della Commissione. A tal fine, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020 compilando i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti beneficiari dell’esenzione e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità indicate.
L’esenzione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.