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Circolari, Fiscalità

Bonus Infissi 2020: aggiornato il Vademecum Enea

3 Aprile 2020
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La nuova Legge di Bilancio ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) tra le quali figura quella per la sostituzione degli infissi (bonus infissi 2020).

Ricordiamo che il bonus fiscale è previsto in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2k), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Bonus infissi 2020: il vademecum Enea aggiornato

Al fine di definirne la portata alla luce delle recenti modifiche normative, l’Enea ha aggiornato il vademecum “Serramenti e infissi” che fornisce le seguenti informazioni:

  • Chi può accedere?
  • Per quali edifici?
  • Entità del beneficio
  • Requisiti tecnici dell’intervento
  • Spese ammissibili
  • Documentazione necessaria
    • da trasmettere all’Enea
    • da conservare

Bonus infissi 2020: chi può accedere

Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Bonus infissi 2020: per quali edifici

Per poter fruire della detrazione fiscale non serve solo sostituire gli infissi ma è anche necessario che alla data di inizio lavori gli edifici siano:

  • esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto termico, che risponda alla definizione prevista al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. n. 192/05 vigente, per cui: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Bonus infissi 2020: l’entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

  • 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 nel caso delle singole unità immobiliari;
  • 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

Bonus infissi 2020: i requisiti tecnici dell’intervento

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Bonus infissi 2020: le spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

Bonus infissi 2020: la documentazione necessaria da trasmettere all’Enea

“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

La “scheda descrittiva”

  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  • in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Bonus infissi 2020: la documentazione da conservare

DI TIPO “TECNICO”:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
    Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
    Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:

    • all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
    • in un’autocertificazione del produttore;
    • nell’asseverazione;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
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