In relazione alla circolare Inps n. 47/20, con la quale l’Inps ha fornito le indicazioni operative relative alle misure di sostegno del reddito per l’emergenza COVID – 19, già oggetto della comunicazione Ance del 30 marzo scorso, unitamente alla Confindustria, sono in corso degli approfondimenti sugli aspetti attinenti il rapporto tra trattamento di integrazione e malattia nonché sullo stanziamento per la copertura economica di tali misure.
In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra integrazione salariale e malattia, si è in attesa di conoscere il criterio che intenderà adottare l’Istituto, da veicolare alle imprese, tenuto conto che la circolare Inps n. 47/20, richiamando in maniera tranchant quanto previsto dall’articolo 3, co. 7, del D.Lgs, n. 148/15 (il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia), non sembra considerare quanto precisato dall’Inps con la circolare n. 197/15.
In attesa di una chiara indicazione al riguardo, si ricorda qui di seguito la posizione amministrativa dell’Istituto.
Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali. Infatti, essendo totalmente sospesa l’attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione, quindi non dovrà neanche comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Se tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; nel caso di mancata sospensione della totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Nel caso in cui l’intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell’attività lavorativa e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Sul tema relativo alle risorse finanziarie, la somma posta a carico dello Stato, pari a 1347.2 mln di euro, che dal dettato normativo di cui all’art. 19. co. 9 del D.L. n. 18/20 sembrerebbe essere destinata a garantire la copertura di tutte le istanze per prestazioni di sostegno al reddito, previste dagli artt. 19 e 21, riconducibili al COVID -19, con previsione di monitoraggio di tale limite di spesa, sulla base delle indicazioni dell’Inps sembrerebbe destinata a finanziare solo le prestazioni che eccedono i limiti ordinari, ovvero una platea del 2% dei 4,7 milioni aventi diritto.
A tal fine, la circolare dell’INPS prevede che le prestazioni che rientrano nei limiti ordinari, e dunque ad eccezione delle situazioni in cui vi sia stato il superamento dei limiti di fruizione della Cigo, sono a carico delle rispettive gestioni finanziarie.
Fermo restando che in edilizia la Cigo per COVID – 19 risulterebbe comunque interamente autofinanziata dalle imprese per le evidenti garanzie di copertura finanziaria , sono in corso gli opportuni approfondimenti per verificare quanto, sulla base di queste indicazioni dell’Istituto, possa incidere sulla relativa Gestione Cigo Inps edilizia il ricorso a detto ammortizzatore sociale, tenuto conto che dal 2002, secondo i dati in possesso dell’Ance, tale gestione presenta un avanzo patrimoniale di circa 4.700 milioni di euro.
Per quanto sopra si fa riserva di fornire tempestivamente ogni ulteriore indicazione in merito
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