Il Decreto Legge 18/2020 cd. “cura Italia”, fra le misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha previsto anche la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria o permanenza domiciliare. La requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020 ovvero al diverso termine al quale sia ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza (art. 6, commi 7, 8 e 9).
La norma prevede in particolare che:
La requisizione in uso di immobili è un strumento a carattere eccezionale a cui può fare ricorso lo Stato per far fronte a “gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”, garantendo al proprietario una “giusta indennità” (art. 835 del codice civile).
A differenza dell’espropriazione che sottrae la proprietà degli immobili per consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la requisizione determina solo un privazione temporanea del bene che incide sul suo uso per un determinato periodo, più o meno lungo in base alla legge.
Oltre all’art. 835 del codice civile, la disciplina della requisizione è contenuta in leggi speciali, anche molto risalenti (es. leggi sullo stato unitario del 1865) e dalla giurisprudenza.