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Circolari, Fiscalità

Ampliamento di edifici in aree portuali, il parere dell’ADE sulla non imponibilità ad IVA

27 Marzo 2020
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I lavori di ampliamento e manutenzione di edifici siti in aree portuali non sono imponibili ad IVA solo se le prestazioni effettuate sono svolte nell’ambito del porto e riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n 95 del 25 marzo 2020 all’interpello di una società a prevalente partecipazione pubblica che svolge l’attività di gestione dei servizi autoportuali e, avendo acquistato la proprietà di alcuni terreni e capannoni in ambito portuale, intende effettuare lavori di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti.

Il quesito verte sulla possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR 633/1972 (cd. Decreto IVA) alle prestazioni di servizi di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 9, comma 1, numero 6), del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità ad IVA ai “servizi prestati nei porti (…) che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)”.

Si tratta, dunque, precisa l’Amministrazione finanziaria, di un regime subordinato al ricorrere di due condizioni:

  • le prestazioni devono essere svolte nell’ambito del porto
  • le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

La sussistenza di tali condizioni va valutata, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate alla luce di due norme di interpretazione autentica richiamate nella Risposta n.95, ovvero:

  • l’art. 13, del DL n. 90/1990[1] ai sensi del quale tra i servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche “quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (…)”.
  • l’art.1, co. 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale ” (…) la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi“.

In definitiva la non imponibilità ad IVA delle prestazioni di servizi relative all’ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, è ammessa solo al ricorrere delle due condizioni suddette.


[1] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 /1990.

Risposta n.95 del 25 marzo 2020

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