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Circolari, Lavoro e Previdenza

COVID-19 ammortizzatori sociali – Prime indicazioni Inps msg. nn 1287/20 e 1321/20

25 Marzo 2020
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In attesa che l’Inps ed il Ministero del Lavoro forniscano per quanto di rispettiva competenza le indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali introdotti dal D.L. n. 18/20, che prevedono specifiche discipline derogatorie rispetto alle norme ordinarie, si forniscono le prime indicazioni al riguardo, che l’Inps ha reso note con gli allegati messaggi nn. 1287/20 e 1321/20

In particolare con, riferimento alla Cassa integrazione ordinaria, le imprese, comprese quelle industriali e artigiane dell’edilizia e affini,  potranno presentare l’istanza in modalità telematica semplificata , utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale” senza dover redigere e presentare in allegato la relazione tecnica, né altre documentazioni ai fini probatori, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le istanze potranno interessare i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Sono diversi gli aspetti derogatori relativi a tale causale di intervento di Cigo, tra cui in particolare:

–   esenzione del pagamento del contributo addizionale;

–   non si considera il limite delle 52 settimane nel biennio mobile; per le imprese del settore edilizia e lapideo, del limite dei 30 mesi nel quinquennio mobile e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;

–   non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto dal messaggio n. 1321/20  che prevede, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio stesso (23 marzo 2020),  che il  dies a quo coincida  con la predetta data del 23 marzo 2020.

Per quanto riguarda il pagamento della prestazione, l’Inps chiarisce che oltre all’ordinaria modalità di rogazione tramite conguaglio, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Resta inoltre confermata la previsione  che consente alle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di poter sospendere il programma di CIGS e accedere alla Cigo. In tale circostanza la cassa integrazione ordinaria, previa interruzione  degli effetti della Cigs con disposizione da parte del Ministero del lavoro,  avrà le stesse deroghe previste per la Cigo per COVID-19  richiesta in via diretta.

Con riferimento all’assegno ordinario, il cui trattamento integrativo interessa, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale, anche in questo caso sono previste misure derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, sia per ciò che concerne la procedura, improntata alla semplificazione, sia per ciò che concerne l’ambito di applicazione che, per tale causale, prevede un estensione del beneficio anche ai lavoratori impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.

Tra le misure a sostegno del reddito, il messaggio Inps fornisce infine  indicazioni in merito alla cassa integrazione in deroga per COVID-19, dal cui ambito di applicazione sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO, al FIS o ai Fondi di solidarietà.

L’Inps ricorda che in questo caso la prestazione sarà concessa, esclusivamente in modalità di pagamento diretto, con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti sarà necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per eventuali approfondimenti in merito si fa rinvio ai messaggi Inps in oggetto.

Messaggio INPS n. 1287

Messaggio INPS n.1321

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