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Circolari, Lavoro e Previdenza

Comunicazione, Informazione e consultazione sindacale ai sensi del co. 2 art. 19 D.L. 18/2020

25 Marzo 2020
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Con la sottoscrizione dell’Accordo  23 marzo 2020, le parti sociali dell’edilizia hanno condiviso, ai fini di esperire in maniera semplificata la procedura sindacale di cui al co. 2 art. 19 D.L. 18/20, che si ricorda  non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo per COVID  – 19, le seguenti modalità di comunicazione preventiva.

L’impresa dovrà inviare una sola comunicazione contenente l’informativa:

  1. alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni  sindacali nazionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi  unità produttive dislocate nell’ambito pluriregionale;
  2. alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni  sindacali regionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate in due o più  provincie della stessa Regione;
  3. alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni  sindacali provinciali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate nella stessa Provincia.

La procedura, secondo le disponibilità delle OOSS interessate dall’informativa, dovrà essere  conclusa con un esame congiunto, si consiglia in modalità telematica, entro i tre giorni successivi dalla data di invio della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa.

Anche in questo caso il verbale di esame congiunto non dovrà essere allegato alla domanda di Cigo,  in quanto non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo.

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