Con la sottoscrizione dell’Accordo 23 marzo 2020, le parti sociali dell’edilizia hanno condiviso, ai fini di esperire in maniera semplificata la procedura sindacale di cui al co. 2 art. 19 D.L. 18/20, che si ricorda non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo per COVID – 19, le seguenti modalità di comunicazione preventiva.
L’impresa dovrà inviare una sola comunicazione contenente l’informativa:
La procedura, secondo le disponibilità delle OOSS interessate dall’informativa, dovrà essere conclusa con un esame congiunto, si consiglia in modalità telematica, entro i tre giorni successivi dalla data di invio della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa.
Anche in questo caso il verbale di esame congiunto non dovrà essere allegato alla domanda di Cigo, in quanto non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo.