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Circolari, Fiscalità

Istanze di interpello e sospensione dei termini – i chiarimenti dell’AdE

24 Marzo 2020
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La sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 prevista a favore dell’Agenzia delle Entrate per rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, interessa anche questi ultimi, qualora abbiano ricevuto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, richieste di regolarizzazione o di integrazione delle istanze di interpello stesse. La ripresa dei termini avverrà a partire dal 1º giugno 2020.

Come noto, tra le sospensioni dei termini introdotte dal  DL 18/20 cd. decreto “Cura Italia”, per supportare imprese e privati nel far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi è anche quella che dispone[1] lo stop, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per fornire risposta alle istanze di interpello[2].

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 ha fornito alcune precisazioni chiarendo, in particolare, che la suddetta sospensione non riguarda esclusivamente gli uffici degli enti impositori, ma anche gli stessi contribuenti ai quali siano state inviate richieste di regolarizzazione o integrazione delle istanze presentate.

Pertanto, per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni e quelli previsti per la regolarizzazione o integrazione delle istanze presentate, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Ad esempio, la scadenza annuale entro la quale il contribuente deve rispondere alla richiesta di documentazione integrativa[3] per evitare la dichiarazione di rinuncia all’istanza, decorre dal 1° giugno 2020, anche se la notifica è avvenuta tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla stessa data decorrono i 30 giorni disponibili per regolarizzare[4] le istanze risultate non corrette, anche se la segnalazione è arrivata nel periodo d’intervallo.

A tal proposito viene ulteriormente precisato che durante il periodo di sospensione gli uffici dell’Agenzia potranno svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, tuttavia viene ribadito che i termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino alla fine del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso.

Viene, inoltre, ricordato che fino al 31 maggio 2020, gli interpelli e le richieste di consulenza giuridica possono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite Pec, oppure, per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Circolare n. 4-E del 20 marzo 2020

 


[1] Cfr. art. 67 del DL 18/20.

[2] Si tratta gli interpelli cd. ordinario, probatorio e antiabuso (art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212), degli interpelli preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo (art. 6 del Dlgs n. 128/2015) degli interpelli sui nuovi investimenti (art. 2 del Dlgs n. 147/2015). .

[3] Cfr. Art. 4 del Dlgs 156/2015.

[4] Cfr. Art. 3, comma 3, Dlgs 156/2015.

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