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Circolari, Lavoro e Previdenza

Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPCM 22 marzo 2020

23 Marzo 2020
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Pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020 il Decreto del Presidente del Consiglio 22 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”che il Presidente del Consiglio aveva preannunciato nella Conferenza stampa della tarda serata di ieri.

IL DPCM 22 marzo 2020

Il Decreto del Presidemte del Consiglio in 2 articoli ed in lungo allegato impone nuove e più pressanti misure restrittive per l’emergenza del Coronovirus; nel dettaglio il DPCM è costituito:

  • dall’articolo 1 in cui unitamente all’allegato 1 vengono definite tutte le misure che vengono adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
  • dall’articolo 2 in cui vengono dettate le misure per l’applicazione del nuovo dPCM.

Entrata in vigore

Le nuove misure, così come disposto all’articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 sino al 3 aprile 2020. È, anche, precisato che i termini di efficacia dei due ultimi provvedimenti citati vengono prorogati dal 25/03/2020 al 3/4/2020.

Attività professionali sospese e non sospese

A differenza di quanto previsto nell’Ordinanza della Regione Lombardia 21/03/2020, n. 514 e del Decreto della regione Piemonte 21/03/2020, n. 34, nel DPCM non è prevista la chiusura degli studi professionali e le attività degli studi non sono sospese a condizione che siano rspettate le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020.

Attività sospese

Con l’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.

Altre attività non sospese

Così come disposto all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 22/03/2020, è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. L’allegato 1, poi, del provvedimento contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresi, precisato che l’eleco potrà essere aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Protocollo condiviso di regolamentazione

Al comma 3 dell’articolo 1 del DPCM 22/03/2020 è aggiunto, poi, che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Divieto di trasferirsi o spostarsi

Segnaliamo, per ultimo, che all’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è ripresa l’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 ed è fatto, quindi, divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

DPCM_22_03_2020_gazzetta

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