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Circolari, Lavoro e Previdenza

Covid 19 – Norme speciali in materia di Cigo – Istruzioni Inps

16 Marzo 2020
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In attesa che le relative disposizioni di legge ed amministrative possano essere estese a tutte le unità produttive che insistono sul territorio nazionale, l’Inps con l’allegata circolare n. 38/20, ha fornito le prime istruzioni operative per il riconoscimento delle integrazioni salariali ordinarie in favore di datori di lavoro, tra cui quelli del settore edile, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite all’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020.

La norma (art. 13 del D.L. n 9/20), si ricorda, estende l’applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali anche alle imprese collocate al di fuori di tali Comuni, ma ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

A fronte delle suddette condizioni, le imprese, pertanto, potranno presentare istanza di Cigo, facendo riferimento alla nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.

Per la suddetta causale, le norme speciali prevedono:

  • un  periodo massimo richiedibile di 13 settimane;
  • esonero del pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile né del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • esonero del requisito dei lavoratori dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro ;
  • fermo restando lo specifico esonero già previsto per il settore edile, esonero  del procedimento di comunicazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, né l’accordo aziendale;
  • un termine di presentazione delle domande esteso fino  alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore senza che il datore di lavoro produca la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per quanto concerne la fase istruttoria il procedimento sarà semplificato e pertanto non si effettueranno verifiche da parte delle Sedi Inps in merito alla  sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, né tantomeno in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa.

Per quanto riguarda la previsione (art. 14)  che consente ai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1, beneficiari  di integrazioni salariali straordinarie, di sospendere la Cigs per  accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, l’Inps ricorda  che le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario che sarà riconosciuto fino ad un periodo  massimo di tre mesi.

Nel far rinvio alla circolare in oggetto per una più approfondita disamina in merito alle altre misure di intervento previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si rende noto che ogni eventuale nuova disposizione che dovesse intervenire in relazione agli strumenti di sostegno al reddito anche in relazione ad una previsione che ne estenderebbe il perimetro di azione, sarà tempestivamente comunicato.

Circolare numero 38 del 12-03-2020

all01 Messaggio n 1118 del 12-03-2020_Allegato n 1

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