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Circolari, Fiscalità

Ritenute appalti – OK all’IVA da split e reverse charge “teoriche” nel conto fiscale

6 Marzo 2020
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Ammessa l’ IVA derivante dalle operazioni in split payment e reverse charge nel calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale del triennio che consentono di disapplicare la disciplina relativa ai nuovi obblighi di controllo circa il versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, stabilita dall’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

Lo ha precisato, accogliendo le istanze dell’ANCE, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze Alessio Mattia Villarosa, in risposta ad un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, fornita il 4 marzo scorso (n.5-03727 – primo firmatario On.le Fragomeli, gruppo parlamentare PD).

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

I nuovi obblighi restano esclusi se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della suddetta documentazione, vengono dichiarati, mediante il “Certificato di affidabilità fiscale” adottato dall’Agenzia delle Entrate, specifici requisiti (verificati congiuntamente), riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo[1].

In particolare, occorre:

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Con riferimento al settore delle costruzioni, il rispetto della condizione relativa all’ammontare dei versamenti delle imposte nel conto fiscale, superiore al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, risulta particolarmente difficile, anche alla luce dell’esecuzione di operazioni con il meccanismo dello split payment (per le quelle eseguite nei confronti delle P.A.) e del reverse charge (per i subappalti e per ulteriori specifiche lavorazioni nel settore edile).

Per queste operazioni, infatti, l’IVA non viene versata dall’impresa esecutrice della prestazione (e non viene inclusa nel conto fiscale), ma viene trattenuta dalla P.A. (nel caso dello split-payment), ovvero viene versata dall’appaltatore (in luogo del subappaltatore) o dal committente (invece che dall’appaltatore) nell’ipotesi del reverse charge.

Alla luce di tali circostanze, e come sostenuto dall’ANCE, il Ministero delle finanze, nella citata risposta n.5-03727 riconosce, nel calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale anche gli importi corrispondenti all’IVA da “split payment” e da “reverse charge”, come “IVA teorica”.

Tale apertura appare particolarmente positiva, poiché facilita, per le imprese del settore, l’osservanza del requisito riferito all’ammontare dei versamenti in conto fiscale nell’ultimo triennio che, insieme alle altre condizioni, consente di evitare l’applicazione della nuova disciplina sulle ritenute.

L’orientamento espresso con tale interrogazione dovrebbe trovare riscontro a breve in un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, per quel che riguarda la richiesta, nella medesima interrogazione, di introdurre un F24 cumulativo per il pagamento delle ritenute, il Ministero, sentita l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che occorrerebbe una specifica modifica normativa in tal senso, e che ciò si porrebbe in contrasto con l’esigenza di riscontro, effettuata dal committente, circa il corretto versamento delle ritenute.

In ogni caso, sul tema l’ANCE sta proseguendo nelle proprie iniziative presso le competenti sedi istituzionali, al fine di pervenire ad un ripensamento dell’intera disciplina.


[1] Cfr. ANCE “Ritenute Appalti- Approvazione del certificato di affidabilità” – ID. 38439 N. 7 febbraio 2020, “Manovra 2020: Pubblicato in GU il DL Fiscale” – ID N. 37489 del 29 ottobre 2019; “Decreto fiscale – Norma riscritta in tema di ritenute fiscali sul lavoro dipendente” – ID N. 37899 del 3 dicembre 2019; “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta “– ID N. 38135 dell’8 gennaio 2020; “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti“ – ID N.38206 del 15 gennaio 2020; “Ritenute e compensazioni negli appalti: pochi chiarimenti a Telefisco 2020”- ID n.38352 del 30 gennaio 2020; “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE“- ID n. 38416 del 5 febbraio 2020.

n.5-03727 – primo firmatario On.le Fragomeli

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