Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 5 febbraio 2020, n.5, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. Ecobonus), nell’ipotesi di lavori condominiali, in relazione ai quali il beneficiario dell’agevolazione è residente all’estero.
In particolare, l’istante fa presente che l’IRPEF (sulla base del reddito fondiario delle unità immobiliari possedute) del periodo d’imposta nel quale verrà eseguito l’intervento risulterà non dovuta, a causa di deduzioni fiscali di importo rilevante.
Come noto, nell’ipotesi di lavori condominiali cd. “incisivi” volti alla riqualificazione energetica, fino al 31 dicembre 2021 viene riconosciuta una detrazione del 70% o 75%, nel limite massimo di 40.000 euro per unità immobiliare, fruibile anche attraverso il meccanismo della cessione del credito nei confronti delle imprese esecutrici o di “altri soggetti privati”, con la facoltà del cessionario di successiva ed ulteriore cessione[1].
Tale modalità alternativa di utilizzo della detrazione viene riconosciuta, altresì, in favore dei cd. “soggetti incapienti” (ossia di coloro che ricadono nella cd. “no tax area”)[2], con la particolarità che, esclusivamente per tali soggetti, la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Al riguardo, nella Risposta n. 5/2020, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina relativa all’applicabilità dell’Ecobonus condomini ed i propri chiarimenti di prassi per tale fattispecie:
[1] Cfr. l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
Si ricorda che, in tale ipotesi, la detrazione è pari al:
Le modalità applicative per la cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi” sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, n.65110 –
[2] Si tratta dei contribuenti di cui all’art.11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) – co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute.