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L’Inps, con l’allegata circolare n. 9/20, ha comunicato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2020.
A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.
Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:
i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.
Per l’anno 2020, gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
€ 4,00 8,00 5,29 |
| Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
| Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per l’anno 2020 è pari ad € 103.055,00.
Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l’anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.
In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.
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