Il sismabonus acquisti è riconosciuto anche per l’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell’edificio preesistente, se le norme urbanistiche lo consentono, per cui non è necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di “ristrutturazione edilizia.
La medesima agevolazione, inoltre, può essere fruita anche sugli importi versati a titolo di acconto, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuol far valere la detrazione e siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio.
Nell’ipotesi in cui, all’atto del rogito, l’intervento sull’intero fabbricato non sia ancora ultimato, il sismabonus acquisti potrà essere fruito esclusivamente dall’anno d’imposta in cui i medesimi lavori verranno terminati.
Queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.5 del 16 gennaio 2020 in tema di sismabonus acquisti.
Si ricorda che il cd. sismabonus acquisti è una detrazione dall’imposta sul reddito riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari, site in zona sismica 1, 2 e 3, che facciano parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, e cedute, entro 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha realizzato gli interventi.
La misura della detrazione è pari al 75%-85% (a seconda del miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico) del prezzo dell’unità immobiliare entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, da ripartirsi in 5 anni. Il beneficiario ha la facoltà di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
Con la recente pronuncia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni profili di applicabilità della detrazione in commento, in risposta ad alcuni quesiti posti da una società che svolge attività di servizi forniti da revisori contabili e che vuole realizzare, tramite una partecipata di cui avrà quota maggioritaria, interventi di demolizione di preesistenti edifici e ricostruzione con riduzione del rischio sismico di nuove unità immobiliari.
In merito ai quesiti posti dall’istante, l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune precisazioni volte a chiarire che:
[1] Cfr. sul punto la risposta 1.7 nella Circolare n. 24 del 10.06.2004 in tema di detrazione per le Ristrutturazioni edilizie.
[2] Cfr. il punto 1.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019.
[3] ANCE “Cessione Sismabonus Acquisti – Bonus edilizia per lavori energetici e Sconto sul corrispettivo dei lavori: le linee guida dell’AdE” – ID N. 36848 del 01 agosto 2019.
[4] ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Misure fiscali di interesse” – ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020. Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 (art.1, commi 70 e 176, ha ridotto l’ambito di applicazione del meccanismo del cd. sconto in fattura ai soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello. Si tratta, in sostanza, dei lavori che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.