Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori intensità di traffico veicolare.
Le limitazioni per la circolazione riguardano anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del Codice della Strada.
Nello specifico, il Decreto, di cui non si segnalano novità di rilievo, illustra i divieti e le diverse deroghe e le condizioni per circolare, le agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti all’estero, per quelli provenienti o diretti in Sardegna e Sicilia e per i trasporti intermodali. Inoltre, riporta i divieti supplementari riservati ai veicoli che trasportano merci pericolose. Specifiche disposizioni sono riservate ai veicoli che hanno come origine o destinazione il porto di Genova.
Tra le deroghe previste il DM ha confermato quella relativa ai veicoli che compiono il percorso di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza resta confermata anche la possibilità di chiedere alla prefettura, indicando la data di inizio e fine cantiere, una deroga nel caso di trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche, richiedono un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.
Divieti aggiuntivi sono previsti per le classi 1 e 7 ADR (trasporto merci pericolose). I divieti per le classi ADR si applicano indipendentemente dalla massa complessiva trasportata ma in deroga a tale principio il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton nel caso, ad esempio, del trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR.