Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il consueto il calendario con i divieti di circolazione per il 2020 (DM 12 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019). I divieti, che interessano i veicoli con massa massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, sono relativi ai transiti sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione.
Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori intensità di traffico veicolare.
Le limitazioni per la circolazione riguardano anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del Codice della Strada.
Nello specifico, il Decreto, di cui non si segnalano novità di rilievo, illustra i divieti e le diverse deroghe e le condizioni per circolare, le agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti all’estero, per quelli provenienti o diretti in Sardegna e Sicilia e per i trasporti intermodali. Inoltre, riporta i divieti supplementari riservati ai veicoli che trasportano merci pericolose. Specifiche disposizioni sono riservate ai veicoli che hanno come origine o destinazione il porto di Genova.
Tra le deroghe previste il DM ha confermato quella relativa ai veicoli che compiono il percorso di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza resta confermata anche la possibilità di chiedere alla prefettura, indicando la data di inizio e fine cantiere, una deroga nel caso di trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche, richiedono un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.
Divieti aggiuntivi sono previsti per le classi 1 e 7 ADR (trasporto merci pericolose). I divieti per le classi ADR si applicano indipendentemente dalla massa complessiva trasportata ma in deroga a tale principio il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton nel caso, ad esempio, del trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR.