La legge è entrata in vigore il 14 dicembre u.s., giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale.
In particolare, per quanto attiene alla disciplina dei lavori pubblici, si conferma, con la conversione in legge, la novità di cui all’articolo 4 che, al quarto comma, relativamente alle azioni per la riforestazione, prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico possano introdurre, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, anche la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione, laddove ciò ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.
A chiarimento di tale norma, una raccomandazione della Camera (del. n. 42), impegna il Governo, con riferimento all’articolo 4 del testo sulla riforestazione delle città, a “prevedere, e comunque a chiarire che i suddetti interventi pulizia, manutenzione e rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, debbano essere previsti già in sede di progettazione e compiutamente descritti nel progetto esecutivo messo a base di gara, al fine di consentire all’operatore economico di eseguire correttamente il lavoro oggetto d’affidamento”.
Tale raccomandazione va incontro a quanto osservato da ANCE nel corso d’esame dell’iter di conversione.
Infatti, le attività di miglioramento ambientale costituiscono elementi che devono essere tenuti in considerazione dall’amministrazione già al livello dello studio di fattibilità ambientale (come prevede l’art. 27 del DPR 207/2010 – transitoriamente in vigore – che impone al progettista di analizzare e determinare le misure finalizzate a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente, a migliorare la qualità ambientale del contesto territoriale, avuto riguardo anche alle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento).
Diversamente opinando, infatti, laddove gli interventi di rimboschimento dovessero essere ricondotti, ad esempio, nell’ambito dei criteri premianti per l’affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si finirebbe per dare una lettura in contrasto con l’articolo 95, comma 14 bis del Codice dei contratti pubblici che invece espressamente vieta di dare punteggio all’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.