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Circolari, Lavoro e Previdenza

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2019– Inps – Indicazioni operative

29 Novembre 2019
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A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale 24 settembre 2019, l’Inps con la circolare n. 145/19 ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n 244/95 e s.m.i., che, anche  per l’anno 2019, è stato confermato nella misura dell’11,50%.

La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.

L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario a seguito di contratti di solidarietà. Non spetta altresì  per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019, disciplinato dai decreti direttoriali dell’ANPAL n. 178 e n. 311 del 2019).

Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti, le istanze di  riduzione contributiva dovranno  essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid – Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” funzionalità “invio nuova comunicazione” del portale informatico dell’Istituto.

Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.

Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2019.

A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre  la riduzione nel flusso UniEmens utilizzando i codici causale :

L 206, per gli importi correnti, nell’elemento –AltreACredito- di –DatiRetributivi-;

L207, per il recupero degli arretrati, nell’elemento -AltrePartiteACredito- di -DenunciaAziendale-

Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l’istanza attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all’ultimo mese in cui la matricola era attiva,  per fruire del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero mentre sarà valorizzato l’elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

La nota conclude ricordando che il beneficio potrà  essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.

 

Circolare Inps n 145 del 28-11-2019

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