Come previsto dal Codice della Strada (articolo 6, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) l’ente proprietario della strada, con ordinanza, può prescrivere, in genere fuori dei centri abitati, che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio (v. Allegati per un riepilogo di dettaglio delle prescrizioni tecniche e normative).
Il periodo interessato dall’obbligo è ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile ma resta impregiudicata la possibilità di adottare provvedimenti con una estensione temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari. In alcuni Comuni l’obbligo è, infatti, entrato già in vigore il 15 ottobre o il 1 novembre.
Considerato che vengono emanate numerose ordinanze comunali, provinciali e regionali in materia di dotazioni invernali, alcune delle quali sono aggiornate annualmente, si raccomanda di informarsi circa l’eventuale obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono riportate, tra le altre informazioni, le ordinanze invernali suddivise per area geografiche.