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Circolari, Pareri e Sentenze

Punteggio offerta economica: legittima la sterilizzazione dei ribassi ad opera della stazione appaltante

20 Novembre 2019
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Considerato l’assunto per il quale la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica, è legittima la formula che prevede la “sterilizzazione” dei ribassi.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7389 del 28 ottobre 2019 che ha accolto il ricorso presentato avverso la decisione del TAR che aveva accolto la censura sull’illegittimità della formula adottata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio economico (c.d. indipendente parabolica).

In particolare, la stazione appaltante aveva indetto una gara utilizzando come criterio di valutazione l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con attribuzione al punteggio tecnico di un massimo di punti 70 ed a quello economico di un massimo di punti 30. In riferimento all’offerta economica è stata impiegata una formula matematica “parabolica” ed “indipendente”, ovverto:

Fi = 1 – (1-R)5

dove

Fi è il coefficiente attribuito all’offerta i-esima;
R è il valore numerico assoluto dello sconto di ciascun offerente rispetto alla base d’asta, cioè il ribasso percentuale dell’offerta i-esima;
5 è l’esponente, di modo che il valore 1- il ribasso d’asta venga elevato alla quinta potenza.

Formula che non consente l’utilizzo dell’intero possibile differenziale (da 1 a 30 punti) previsto per la valutazione dell’elemento prezzo e sancendo di fatto una sterilizzazione dei ribassi e che è stata ritenuta illegittima dai giudici di primo grado.

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che seppure la formula “indipendente – parabolica (od esponenziale)”, con l’esponente pari a 5, limita le differenziazioni tra le varie offerte economiche, a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi, non può tuttavia sostenersi che escluda un collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso ed il punteggio attribuito.

Inoltre, non appare corretto ritenere che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso ed un punteggio pari a zero al minore ribasso. Anche applicando tale criterio infatti, che pure consente una maggiore estensione del punteggio nel range attribuito all’offerta economica, si avrebbe l’effetto di produrre estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche ove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali.

Il criterio utilizzato nel caso di specie dalla Stazione Appaltante è finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione (nell’ambito di un criterio di aggiudicazione che riserva comunque il trenta per cento del punteggio all’offerta economica), allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta. L’attenzione sulle componenti qualitative si giustifica in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello oggetto di controversia.

Secondo il Consiglio di Stato, il punteggio economico può essere graduato secondo criteri di proporzionalità o di progressività, a condizione che siano trasparenti ed intellegibili. Nel caso di specie tale condizione è stata rispettata in quanto la formula matematica “indipendente” adottata consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante il punteggio che sarebbe stato applicato alla propria offerta, a prescindere da quelle degli altri concorrenti, ed, ancora prima, di evincere il c.d. punto di flesso, oltre il quale l’offerta non è conveniente.

 

sentenza-cds-28.10.2019-7389

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