• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Rifiuti: dalla Cassazione alcune indicazioni per il deposito temporaneo

8 Novembre 2019
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato presso il luogo in cui sono stati prodotti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43422 del 23 ottobre 2019.

In particolare, i giudici hanno evidenziato come il deposito temporaneo costituisca una “deroga” al generale principio in base al quale il deposito o lo stoccaggio dei rifiuti richieda una specifica autorizzazione, in via ordinaria o semplificata. Proprio in quanto si tratta di una deroga è perciò necessario, ad avviso dei giudici, che siano osservate tutte le condizioni appositamente previste dalla legge e in particolare quelle contenute nell’art. 183, comma 1 lett. bb). del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Si ricorda, al riguardo, che i rifiuti raggruppati nel deposito temporale devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti stessi:

  • con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. Nel caso invece si tratti di terre e rocce da scavo, i quantitativi sono 4000 mc, di cui non devono essere classificati come pericolose più di 800 mc (art. 23 DPR 120/2017).

La Corte ha inoltre sottolineato come “in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria”, secondo un orientamento ormai consolidato (Corte di cassazione, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016; Corte di Cassazione, sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018).

 

Corte di Cassazione n 43422 del 23_10_2019

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata