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Circolari, Sicurezza sul Lavoro

Codice di Prevenzione Incendi: circolare esplicativa

6 Novembre 2019
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La circolare n. 15406 del 15 ottobre 2019 evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto 12 aprile 2019, entrato in vigore il 20 ottobre scorso.

Il citato decreto modifica diversi articoli del cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 3 agosto 2015), eliminando, tra l’altro, la regola del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (cfr. documento Ance del 30 aprile 2019 dal titolo “Modifiche al Codice di Prevenzione Incendi”).

Di seguito un approfondimento dei VVF sugli articoli 2 e 3 del decreto:

  • Articolo 2
    Con tale articolo è stato ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi (ad esempio le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015).
    Per le attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate all’articolo 3 del decreto, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
    Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento. È ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.
    Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice.
    Quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale. È fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività, adottando le norme tecniche allegate al Codice.
    Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nel D.P.R.; in tal caso, le attività che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.
  • Articolo 3
    L’articolo 3 introduce un nuovo art. 2 bis “Modalità applicative alternative”.
    In alternativa alle norme tecniche, il legislatore consente di applicare i criteri generali di prevenzione incendi alle seguenti attività:
  1. 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  2. 67, ad esclusione degli asili nido;
  3. 69, limitatamente alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
  4. 71;
  5. 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
    Ciò vuol dire che il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016.
    Di seguito uno schema riepilogativo delle modalità applicative del Codice, modificato dal D.M. 12 aprile 2019:

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