• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Cassazione: omessa informazione a dipendente in nero – le dichiarazioni dell’ispettore del lavoro

6 Novembre 2019
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Con sentenza n. 41600/2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando il giudizio già espresso dal giudice di merito, ha condannato il datore di lavoro ex art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, per non aver, al momento della ammissione della propria dipendente ad una prestazione lavorativa “in nero”, quale aiuto cameriera, fornito una adeguata informazione su una pluralità di aspetti concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso e sulle norme antincendio, nonché dei nominativi del responsabile e degli addetti al servizio protezione antincendi e del medico competente.

Secondo i giudici della Suprema Corte, deve affermarsi che “il giudizio di responsabilità dell’imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni “de relato” dell’ispettore del Lavoro, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste (ispettore del lavoro), ciò in sintonia con il condiviso orientamento di questa Corte (Cass., seconda sezione penale n. 38149/2015), secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali sono ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l’utilizzabilità dell’ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione anche riferita alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitudini finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro“.

Di conseguenza, deve affermarsi la “legittimità della deposizione del teste (ispettore del lavoro), dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti scaturiti da quesiti esplorativi rivolti dall’ispettore del lavoro“.

(fonte DPL Modena)

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata