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Circolari, Sicurezza sul Lavoro

Codice di prevenzione incendi: Entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero dell’Interno

22 Ottobre 2019
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È entrato in vigore il 20 ottobre il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Con il decreto in argomento sono state introdotte importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015.

Sull’argomento è, già, intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”.

Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:

  1. l’ampliamento  del campo  di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011);
  2. l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

1. L’ampliamento del campo di applicazione

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l’introduzione  dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:

  • l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice. L’introduzione dell’attività 69 nel campo dì applicazione indica l’applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
  • l’introduzione dell’attività 72, legata all’emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
  • l’introduzione dell’attività 73.

2. L’ obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dci “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Il  decreto di modifica  interviene  sulla  modalità  dì applicazione  del codice, prima  facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

  • il Codice si applica obbligatoriam ente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate dì RTV “di nuova realizzazione”;
  • il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli  interventi da realizzare;
  • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità dì continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
  • il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I);
  • per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la  regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

 

Sono, oggi, ben 42 le attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 unitamente al Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2015 coordinato sino al DM 12/4/2019.

 

DM_03_08_2015_coordinato

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