È entrato in vigore il 20 ottobre il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Con il decreto in argomento sono state introdotte importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015.
Sull’argomento è, già, intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”.
Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:
1. L’ampliamento del campo di applicazione
Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l’introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:
2. L’ obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dci “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.
Sono, oggi, ben 42 le attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 unitamente al Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2015 coordinato sino al DM 12/4/2019.