Si tratta dell’intervento a chiarimento della circolare INL n. 7/2019, richiesto formalmente dall’Ance, insieme alle altre parti sociali dell’edilizia.
Tale ultima circolare recante “Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva”, aveva destato, infatti, gravi preoccupazioni nel settore.
Nel fare riserva dei dovuti approfondimenti sulla nuova circolare, si evidenzia che l’Ispettorato ha, tra l’altro, chiarito che “nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e conseguentemente il godimento dei benefici normativi e contributivi, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”