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Circolari, Edilizia Privata

Regolamento edilizio-tipo: la Sicilia in ritardo di oltre 3 anni

10 Settembre 2019
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A quasi  due anni e mezzo dalla scadenza del 18 aprile 2017 fissata nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sottoscritta il 20 ottobre e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16/11/2016 soltanto 14 regioni su 21 hanno ottemperato all’impegno assunto nella citata Intesa 20 ottobre 2016

Entro il 18 aprile 2017, dunque, le Regioni avrebbero dovuto recepire lo schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

Aggi oggi la situazione consente di affermare che soltanto le seguenti Regioni hanno formalmente dato attuazione alla citata Intesa 20 ottobre 2016 e precisamente le seguenti:

  • Abruzzo (DGR del 28 dicembre 2017 n. 850);
  • Basilicata (DGR del 31 maggio 2018 n. 471):
  • Calabria (DGR del 21 dicembre 2017 n. 642);
  • Campania (DGR del 23 maggio 2107 n. 287);
  • Emilia Romagna (DGR del 28 giugno 2017 n. 922);
  • Lazio (DGR del 19 maggio 2017 n. 243);
  • Liguria (DGR del 14 aprile 2017 n. 316);
  • Lombardia (DGR del 24 ottobre 2018, n. XI/695);
  • Marche (Legge regionale del 3 maggio 2018, n. 8);
  • Molise (DGR del 25 marzo 2019, n. 92)
  • Piemonte (Delibera del Consiglio regionale del 28 novembre 2017, n. 247);
  • Puglia (DGR dell’aprile 2017, n. 554 – DGR  4 maggio 2017 n. 648 – legge regionale 18 maggio 2017, n. 11);
  • Toscana (DGR del 21 maggio 2018, n. 524);
  • Veneto (DGR del 22 novembre 2017, n. 1896);

Spicca tra le regioni che hanno dato attuazione all’intesa l’assenza della Regione siciliana che già nella legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” sembrava avesse anticipato tutti precisando nell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito in Sicilia dall’articolo 2 della legge n. 16/2016, che “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentiti i comuni, gli ordini ed i collegi professionali nonché le consulte regionali degli ordini dei tecnici abilitati alla progettazione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, emana un decreto recante un regolamento tipo edilizio unico. I comuni possono, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, apportare, con apposita deliberazione del consiglio comunale, integrazioni al fine di adattare il regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali“. Oggi a distanza di oltre 3 anni non ne sappiamo più nulla.

Tutte le Regioni nelle delibere hanno previsto il termine massimo di 180 giorni per il recepimento a livello comunale. Alcune, come previsto dall’Intesa, hanno individuato le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali e fornito alcune indicazioni tecniche ai fini di una corretta interpretazione (es. Liguria) oppure chiarito alcuni aspetti con i contenuti di determinati atti regionali (es. Lazio). Ognuna, inoltre, ha previsto uno specifico regime transitorio.

 

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