[1]Di cui all’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come prorogato dall’art.1, co.67, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Il beneficio è applicabile per le spese sostenute su singole unità immobiliari fino al 31 dicembre 2019, e per gli interventi condominiali fino al 31 dicembre 2021.