Il Ministero delle infrastrutture e trasporti con Circolare Prot. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2019 fa il punto sull’obbligo di conseguimento della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e sulla formazione inziale e periodica necessaria per ottenerla o aggiornarla.
Quando occorre la CQC
La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, la Circolare ha ribadito quanto già affermato in passato ossia che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista poiché, non vi è dubbio, che la guida del veicolo è effettuata in questi casi con carattere professionale.
Come si consegue la CQC
Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame. Sono, invece, scaduti i termini per ottenere la CQC per documentazione. Si trattava di una procedura meramente transitoria finalizzata a tutelare coloro che già esercitavano l’attività nel 2009 anno in cui l’obbligo della CQC è entrato in vigore per il trasporto merci.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3 è possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose:
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
- a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario ( in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Ai sensi dell’art. 7 del DM 20 settembre 2013, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, l’allievo non deve già obbligatoriamente essere titolare della patente di guida presupposta dall’abilitazione che intende conseguire (C1, C1E, C o CE per trasporto di cose, D1, D1E, D o DE per quello di persone). Infatti, l’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 stabilisce che per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto “il previo possesso della patente di guida corrispondente”. In questo caso, l’allievo può iscriversi per il conseguimento congiunto della patente di guida e della qualificazione CQC.
Si conferma che può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica anche colui che è interessato al solo conseguimento della qualificazione CQC, già titolare della patente di guida presupposta.
Se il corso di qualificazione iniziale è, invece, svolto da un ente di formazione, può iscriversi unicamente un candidato già titolare della categoria di patente presupposta dalla CQC che intende conseguire.
Validità
La CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC.
Decurtazione punti
La disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada) si applica anche alla CQC. Alla CQC vengono quindi attribuiti in totale 20 punti, non cumulabili con quelli che si hanno sulla patente, né cumulabili se uno è titolare di carta di qualificazione valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto cose, L’eventuale decurtazione del punteggio si applica alla CQC, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis Codice della Strada.