In particolare l’INL, richiamando la circolare n. 24/04 del Ministero del Lavoro, ha ricordato che la conciliazione sulle retribuzioni, intervenuta in sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale, non ha riflessi sull’imponibile contributivo e che quest’ultimo dovrà essere calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo.
Per quanto sopra, eventuali accordi conciliativi diversi da quello previsto dall’art 12, co. 2 del D.Lgs. n.124/ 04, intervenuti prima o in una fase successiva alla validazione della diffida accertativa, non hanno rilievo e possono essere fatti valere esclusivamente in sede giudiziale.
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