L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 3861/19, ha fornito al proprio personale ispettivo alcune indicazioni operative in merito agli accertamenti relativi alla legittimità di appalti certificati, tenuto conto che, in alcune circostanze, “le certificazioni risulterebbero utilizzate esclusivamente per ostacolare l’attività di vigilanza”.
In particolare, le verifiche dovranno riguardare la legittimazione del soggetto certificatore, eventuali vizi dell’istanza di certificazione e la sua efficacia retroattiva, laddove l’atto venga concluso successivamente all’esecuzione del contratto.
Quanto alla verifica della legittimità del soggetto certificatore ed, in particolare, degli Enti bilaterali, la verifica ispettiva deve accertare che si tratti di veri “enti bilaterali”, ovvero di “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”; diversamente, la certificazione sarebbe del tutto inefficace sul piano giuridico.
L’accertamento ispettivo deve, altresì, rilevare eventuali vizi della certificazione, a partire dall’istanza, la quale deve essere stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto e contenere tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di certificazione.
A tal proposito, l’Ispettorato invita a verificare la correttezza delle dichiarazioni contenute nelle istanze di certificazione, in ordine ad eventuali precedenti ispettivi in capo ad una o entrambe le parti del contratto.
È necessario, poi, che sia verificato il rispetto dell’obbligo, da parte della Commissione di certificazione, di comunicare l’inizio del procedimento all’Ispettorato del Lavoro che, a sua volta, ha l’obbligo di comunicarlo alle autorità pubbliche, nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
A tal riguardo, l’INL evidenzia che, sebbene la comunicazione dovrebbe essere trasmessa alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro in relazione al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative, non di rado capita che sia effettuata alla sede dell’Ispettorato, ove ha sede legale l’impresa appaltatrice. L’individuazione non corretta del destinatario della comunicazione potrebbe compromettere la possibilità, da parte dell’Ispettorato di fornire, tempestivamente, importanti elementi di valutazione alla Commissione.
In tutte le suddette circostanze, gli Ispettorati del Lavoro dovranno attivarsi nei confronti delle relative Commissioni di certificazione per contestarne i vizi rilevati.
Infine, una ulteriore verifica dovrà riguardare il periodo di copertura della certificazione. In particolare, se non ricorrono gli estremi per applicare l’art. 79 co. 2 del D. Lgs. n. 276/2003, qualora le parti non abbiano richiesto e ottenuto la certificazione del contratto di appalto dalla sua costituzione, gli ispettori del lavoro potranno intervenire verificando il periodo “non coperto” dalla certificazione e adottare eventuali provvedimenti sanzionatori ed il relativo recupero contributivo.
La nota dell’ispettorato conclude ricordando che la certificazione non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale, comprese le condotte che evidenziano la sussistenza di una somministrazione fraudolenta.
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