Il decreto del ministero dell’interno 12 aprile 2019, pubblicato sulla G.U. del 23 aprile scorso, modifica diversi articoli del cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, decreto ministeriale 3 agosto 2015, eliminando la regola del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Le disposizioni del decreto, costituito da cinque articoli, entreranno in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ossia il 20 ottobre 2019.
Con le modifiche apportate, viene ampliato il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi del 2015 e viene prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice stesso per la progettazione delle attività elencate nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, prive di una regola tecnica verticale, anche dette attività “soggette e non normate”.
L’articolo 1 modifica l’art. 1 del D.M. 3/8/2015 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi), abrogandone il comma 2 che consentiva di applicare le norme tecniche di prevenzione incendi in alternativa alle specifiche disposizioni previste nei sedici decreti ivi elencati, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
L’articolo 2 sostituisce completamente l’art. 2 del D.M. 3/8/2015, che da Campo di applicazione diventa “Campo di Applicazione e modalità applicative”. Il nuovo comma 1 dispone che le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano obbligatoriamente alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Come detto, è stato ampliato, pertanto, il campo di applicazione, con l’inserimento delle seguenti attività soggette: da 19 a 26, 69, 72, 73.
Tutte le attività non normate, non provviste di una specifica regola tecnica, d’ora in avanti avranno come unico riferimento normativo il Codice di Prevenzione Incendi.
Sempre nel comma 1, il legislatore richiama un nuovo art. 2-bis, di seguito approfondito.
Il comma 2 specifica che le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione (il decreto del 2015 prevedeva che le norme tecniche si potessero applicare anche a quelle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso e nei casi di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento delle attività esistenti).
Il nuovo comma 3 fa riferimento ad interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data del 20 ottobre 2019, prevedendo che le norme tecniche si applichino “a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare” (il decreto del 2015 faceva riferimento agli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti, per le quali le norme tecniche si applicavano all’intera attività).
Al comma 4 si fa riferimento agli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti nei casi di cui al capoverso precedente, per i quali “si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività”.
Il comma 5 riprende il comma 4 dell’art. 2 del D.M. 3/8/2015 e dispone che le norme tecniche possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Come già anticipato, l’articolo 3 introduce un nuovo art. 2 bis “Modalità applicative alternative”. In alternativa alle norme tecniche il legislatore consente di applicare i criteri generali di prevenzione incendi, alle seguenti attività:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
L’articolo 4 modifica l’art.5 del DM 3/8/2015 (Disposizioni finali), con l’aggiunta del comma 1-bis, che riporta l’elenco di sedici normative che non devono essere applicate per le attività oggetto di norme tecniche previste all’art.1 comma 1.
È presente nell’elenco, a titolo di esempio, il decreto recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, quello recante i requisiti di reazione al fuoco dei materiali delle condotte di distribuzione e ripresa dell’aria, le disposizioni relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, ecc.
Il comma 2 riprende quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 5 del D.M. 3/8/2015, confermando che, per tutte le attività che siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 7 (Deroghe) del DPR 1° agosto 2011, n. 151, il “nuovo” Codice di prevenzione incendi non comporta adempimenti.
Si riporta in allegato, oltre al testo del decreto, un file contenente l’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al DPR 1° agosto 2011, n.151.
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