E’ quanto deciso dall’Adunanza plenaria sulla questione rimessa dalla sez. V, con ordinanza 18 ottobre 2018, n. 5957, in merito alle conseguenze della mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta (Cons. St., A.P., 27 marzo 2019, n. 6 ).
Al riguardo, secondo un primo orientamento di tipo “formalistico”, in applicazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tale mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, lo stesso nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori.