Ambito di applicazione dell’art. 26 bis
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Viene chiarito che:
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Obblighi
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I gestori degli impianti di rifiuti (non soggetti alla normativa Seveso) devono:
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Informazioni da fornire al Prefetto
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La Circolare specifica che, ai fini dell’elaborazione da parte del Prefetto dei Piani di Emergenza Esterna, i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l’impianto, quali ad esempio:
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Tempi
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Entro il 4 marzo 2019: gli impianti esistenti devono predisporre il Piano di Emergenza Interna e fornire le informazioni al Prefetto.
Entro i successivi 90 giorni (dalla ricezione delle informazioni) il Prefetto predispone il Piano di Emergenza Esterna.
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