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Circolari, Lavoro e Previdenza

Ulteriore contratto a termine in DTL- INL, nota n. 1214/19

20 Febbraio 2019
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 1214 del 7 febbraio scorso, ha risposto alle istanze pervenute dagli Ispettorati territoriali del lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione, di cui all’art. 19, comma 31, del D.Lgs. n. 81/2015, relativa all’ulteriore contratto a termine, della durata di 12 mesi, stipulabile presso la direzione territoriale del lavoro competente territorialmente.

In particolare, è stato richiesto se tale disposizione trovi applicazione sia quando il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi, ai sensi del comma 2 dell’ art. 19, sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.

Sul punto, il Dicastero, d’accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha confermato che l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, fermo restando il rispetto, comunque, di quanto previsto al comma 1 dell’articolo stesso, in merito alla necessità, in caso di rinnovo del contratto, di indicare le c.d. “causali”.

1Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Nota INL n-1214-del-7-02-2019-
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