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Circolari, Lavoro e Previdenza

Interpello 1/2019 – Contratto di solidarietà – subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto

11 Febbraio 2019
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 8 febbraio 2019, con il quale risponde ad un quesito congiunto delle Associazioni Agens, ANCP e delle Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF, in merito alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni.

In particolare, gli istanti chiedono se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad  allora utilizzato dall’azienda uscente.

Il quesito in esame attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.

 

La risposta del Ministero del Lavoro

“L’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del contratto di solidarietà, prevede che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, alle condizioni del successivo comma 5, può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile.

Con la circolare n. 17/2017 questo Ministero ha chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.

Qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a  richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate..”.

In proposito, è utile ricordare che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce  che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.

Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore  abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.

Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

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