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Circolari, Lavori Pubblici

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e punteggio massimo per il ribasso: chiarimenti dall’ANAC

29 Gennaio 2019
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Non è conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che in una procedura di gara da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quantifica in una percentuale superiore al 30% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta.

Lo prevede l’art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e lo prevedono anche le Linee guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa“, ma lo ha nuovamente dovuto chiarire l’Anticorruzione con la Delibera n. 7 del 9 gennaio 2019 con la quale ha risposto a un’istanza di precontenzioso con la quale un’impresa ha contestato la legittimità di una procedura di gara in quanto la Stazione appaltante avrebbe quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta in luogo del tetto massimo del 30% previsto dalla normativa di settore.

L’ANAC ha ricordato che l’art. 95, comma 10-bis del Codice prevede che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” mentre nelle Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa è indicato che “In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga“.

Pertanto il peso del 40% attribuito per la parte economica è da ritenersi illegittimo anche, come giustificato dalla stazione appaltante, se la fornitura oggetto dell’affidamento presenta un elevato grado di omogeneità (qualitativa).

 

delibera-anac-09.01.2019-7

delibera_Anac_02_05_2018_gazzetta

Rel.Ill.LineeGuida.n.2.OEPV.aggiornate.correttivo

 

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