Da quest’anno saranno accettate solo le istanze di Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse in possesso di certificazione ambientale.
A prevederlo una norma del DM 16 febbraio 2016 e del DM 186/2017 entrata in vigore lo scorso 2 gennaio.
Come indicato nel DM 186/2017 il produttore deve richiedere a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore; l’organismo notificato, dopo aver effettuato le prove previste, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.
Il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale per un determinato prodotto lo dovrà indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore insieme alla: classe di appartenenza; prestazioni emissive; corrette modalità di gestione del generatore; regime di funzionamento ottimale; sistemi di regolazione presenti e configurazioni impiantistiche più idonee.
Il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi, sia per l’inclusione dei componenti precedentemente esclusi che per quelli di nuova presentazione, terrà conto dell’obbligo di certificazione ambientale.
E’, però, prevista una finestra temporale per la presentazione dei certificati riferibili ai componenti già inclusi a Catalogo. Una eventuale mancata trasmissione dei certificati, comporterà l’esclusione dei componenti precedentemente inclusi nel Catalogo.