Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto “semplificazioni”) recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è già in vigore l’articolo 6 del provvedimento rubricato
“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”.
Nel citato articolo è precisato che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis , del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
Con il citato articolo 6 del decreto-legge “semplificazioni” è stata, dunque, disposta la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che, introdotto nel 2010 (a mezzo del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del terrirìtorio e del mare intende definire un nuovo sistema di tracciabilità, al fine di superare le predette criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori. La conclusione della gestione dell’attuale sistema di tracciabilità dall’attuale concessionario prevista al 31 dicembre 2018 è così funzionale all’avvio di un nuovo percorso finalizzato a rendere ilsistemadi tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso.
La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell ‘ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”. In considerazione dell’evoluzione tecnologica che ha interessato il settore, dal 2010 (anno di introduziondel SISTRI) ad oggi, la definizione, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni euro unitarie, di un nuovo sistema di tracciabilità, è volto a consentire di rendere maggiormente efficace ed effettiva la tracciabilità stessa (si stima che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale).