In relazione alla propria circolare n. 16/18, il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 18/18, ha rideterminato il periodo di riferimento per valutare il permanere di una situazione di crisi, al fine di giustificare una richiesta di proroga della Cigs, anche con soluzione di continuità, da parte delle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018.
Diversamente da quanto indicato nella circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, nella quale si faceva riferimento ad un programma di Cigs scaduto non più di tre mesi prima dall’emanazione della suddetta circolare ministeriale, per far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, il dicastero ha ritenuto, anche in considerazione del periodo estivo in cui le aziende possono avere gestito la crisi con strumenti diversi dalla Cigs, ad es. ferie, di fare riferimento a programmi di Cigs scaduti non prima del 30 giugno 2018.