In caso di presentazione di una SCIA ad uno ufficio diverso da quello competente, l’amministrazione non può dichiarare irricevibile l’istanza.
Lo afferma il Tar Campania con la sentenza del 19 novembre 2018 n. 1684 sul presupposto che non è possibile opporre al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata presentata all’ufficio competente in quanto “costituisce principio del buon andamento dell’azione amministrativa il dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza ricevuta all’ufficio competente, beninteso quando questo non comporti dei costi per il pubblico erario (ad es., dei costi di spedizione; altrimenti a ciò, ove vi abbia interesse, dovrà provvedere il privato, previamente avvisato dall’ente), ovvero aggravi notevoli per l’ente”.
Oggetto del contezioso era la dichiarazione di irricevibilità della SCIA presentata per alcuni lavori di manutenzione di un immobile sottoposto a domanda di condono e respinta perché l’istanza non era stata presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché era necessario acquisire la “comunicazione di silenzio assenso secondo il disposto dell’art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell’Ufficio comunale competente” (condono).
In merito a quest’ultimo profilo è stato, poi, affermato che l’art. 39, co. 4, della legge 724 del 1994, non richiede la necessaria acquisizione “della comunicazione del silenzio assenso” e che, in ogni caso, trattasi di un “atto” che, ove ritenuto necessario, andrebbe comunque acquisito da parte dell’amministrazione procedente, la quale, dunque, ben avrebbe potuto procedere attraverso i propri uffici a verificare l’effettivo verificarsi di questa circostanza.
In allegato la sentenza del Tar Campania del 19 novembre 2018 n. 1684
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