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Circolari, Pareri e Sentenze

Costo della manodopera, errore formale e soccorso istruttorio: nuovi chiarimenti dall’ANAC

20 Novembre 2018
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Il costo della manodopera è una componente essenziale dell’offerta economica che non integrabile in sede di soccorso istruttorio, ma al contempo, nell’ambito di offerte economiche già formulate e non suscettibili di alcuna modifica e in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, la stazione appaltante può chiedere di specificarli successivamente.

Nell’attesa del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla possibilità di operare il soccorso istruttorio per l’indicazione dei costi della manodopera è quello dei pareri 417/2018 e n. 420/2018, ribaditi con il parere di precontenzioso di cui alla delibera 30 ottobre 2018.

Il caso

L’Anticorruzione è stata chiamata a risolvere la richiesta di precontenzioso avanzata dai partecipanti ad una gara nella quale il vincitore pur avendo indicato separatamente nell’offerta economica (in attuazione dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016) i costi della manodopera, li ha quantificati in una somma notevolmente inferiore rispetto alla stima indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, chiarendo solo successivamente di avere indicato il costo relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità.

Gli istanti hanno, dunque, chiesto all’ANAC l’ammissibilità dell’operato della Stazione Appaltante che ha consentito all’operatore economico di chiarire il costo della manodopera indicato nell’offerta, effettuando successivamente la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata.

Il Parere dell’Anticorruzione

L’ANAC, sulla scorta dei due pareri già emessi, ha chiarito che il costo della manodopera è una componente essenziale dell’offerta economica e che non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio. Al contempo, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali formatosi sulla base della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016, l’ANAC ha confermato che la stazione appaltante può chiedere di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. Ciò in quanto, laddove non è in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell’offerta ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all’operatore economico di fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante.

delibera-anac-02.05.2018-417

delibera-anac-02.05.2018-420

delibera-anac-30.10.2018-1039

 

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