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Circolari, Pareri e Sentenze

Rating di legalità, via libera in caso di condanna non definitiva

1 Ottobre 2018
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È illegittimo il diniego di rilascio del rating di legalità sulla base della riscontrata sussistenza di un decreto penale di condanna emesso nei confronti del legale rappresentante della società e non formalmente revocato, pur in costanza di giudizio di opposizione pendente.

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 9417 del 17 settembre 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento di diniego di rinnovo di rating di legalità, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.

I giudici del TAR, trattando il ricorso in forma semplificata, hanno considerato che il decreto penale di condanna emesso nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente e non formalmente revocato, era stato contestato ed in attesa di un successivo grado di giudizio che ne congelerebbe gli effetti.

In giudizio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia hanno contestato il ricorso, rilevando che la sussistenza di un decreto penale di condanna sia ostativo al rilascio del “rating”, in virtù della sua “natura premiale”.

Il TAR, pur rilevando che l’art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM n. 27165/2018) prevede come presupposto ostativo al rilascio/rinnovo del “rating” che l’impresa dichiari l’emissione di un decreto penale di condanna per determinati reati, è altrettanto incontestabile che la giurisprudenza maggioritaria e autorevole della Corte di Cassazione, in argomento, ha precisato che la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma 3, c.p.p., è un “antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis”.

Ciò significa che nel caso in cui il giudizio di opposizione sia pendente in fase istruttoria con escussione di testimoni, con conseguente ritualità e ammissibilità della sua proposizione, vengono ripristinate le condizioni per il rilascio/rinnovo del rating di legalità.

Per questo motivo il TAR ha accolto la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo del rating.

sentenza-tar-lazio-17.09.2018-9417

delibera-agcm-15.05.2018-27165

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