• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Ascensore in condominio, serve il permesso di costruire?

20 Settembre 2018
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Per l’installazione di un ascensore esterno in condominio non serve il permesso di costruire. Il Tar Lombardia è giunto a questa conclusione con la sentenza 2065/2018, spiegando che l’ascensore esterno va considerato come un vano tecnico.

Ascensore in condominio, le procedure per installarlo

I giudici hanno ricordato che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa.

Tuttavia, ha aggiunto il Tar, l’intervento non può prescindere dall’acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini. Secondo l’articolo 78 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati devono essere approvate dall’assemblea di condominio. I voti favorevoli devono essere più della metà e rappresentare almeno la metà del valore dell’intero edificio

I giudici hanno ricordato che nel caso in cui il condominio rifiuti di approvare la delibera, o non lo faccia entro tre mesi dalla richiesta per iscritto, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

Ascensore in condominio, il caso

Nel caso esaminato dal Tar Lombardia, un condomino, proprietario del primo piano e del sottotetto, aveva realizzato con Scia, sulla facciata comune dell’edificio, un ascensore esterno con involucro in muratura ad uso esclusivo del proprio appartamento, da cui sarebbe derivato il totale accecamento di una finestra al servizio dell’atrio comune e la sensibile diminuzione dell’aerazione e dell’illuminazione della scala comune.

I proprietari del piano terra si erano opposti e il Comune, accertata la mancanza di alcuni requisiti, aveva annullato la Scia in autotutela. Allo stesso tempo, però, aveva respinto la richiesta di demolizione dell’opera perché utile al superamento delle barriere architettoniche.

Il Tar ha bacchettato questa decisione perché presa senza condurre nessuna istruttoria. Secondo i giudici, il Comune avrebbe dovuto verificare l’effettiva condizione sanitaria dei condòmini che avevano realizzato l’ascensore e accertare il consenso dell’assemblea condominiale. Il tribunale ha quindi invitato tutti gli attori a regolarizzare la propria posizione per la realizzazione dell’ascensore ai sensi delle norme vigenti.

sentenza

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata