• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Veranda illegittima, non è giustificata da abusi precedenti

14 Settembre 2018
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

La realizzazione di una veranda abusiva non può essere giustificata dalla presenza di altri interventi illegittimi in condominio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, che con la sentenza 22156/2018 ha spiegato che per decidere se “salvare” un’opera bisogna considerare anche l’impatto dei manufatti sull’aspetto architettonico degli edifici.

Veranda abusiva, decoro e aspetto architettonico

Nel caso preso in esame, un condomino aveva realizzato, senza nessuna autorizzazione, una veranda sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare di sua proprietà. L’opera era stata classificata dalla Corte d’Appello come sopraelevazione e, dal momento che era stata realizzata con superfici interamente vetrate e profili in alluminio anodizzato bianco, in evidente distonia con i ritmi architettonici del fabbricato, i giudici avevano stabilito che il manufatto comportasse la lesione non solo del decoro architettonico dell’edificio, ma anche del suo aspetto architettonico. Per questi motivi la Corte aveva ordinato la sua demolizione.

Per decoro architettonico, lo ricordiamo, si intende l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che lo connotano. L’aspetto architettonico si riferisce allo stile architettonico dell’edificio. I due concetti sono comunque correlati.

Veranda abusiva, non è giustificata da interventi illegittimi precedenti

La Cassazione ha spiegato che l’eventuale presenza di altre verande realizzate senza permessi non costituisce una valida giustificazione né riduce il danno provocato dall’opera abusiva.

Visto che la veranda era stata classificata come sopraelevazione, i giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 1127 del Codice Civile, le sopraelevazioni sono consentite se non alterano l’aspetto architettonico dell’edificio e se non provocano una diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.

Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico dell’edificio, si legge nella sentenza, va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale. È inoltre necessario valutare se la realizzazione della veranda provoca un danno economico agli altri condòmini.

Appurato l’impatto sull’aspetto architettonico del condominio e l’assenza di qualunque giustificazione, la Cassazione ha confermato l’ordine di demolizione della veranda abusiva.

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata